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venerdì 17 agosto 2018

Scuola e il Decreto Dignità

Il rebus dei maestri diplomati. Contratto solo a uno su cinque, agli altri solo supplenze brevi


Maestri diplomati, posto a uno su cinque
Il rebus dei maestri diplomati. Contratto solo a uno su cinque, agli altri solo supplenze brevi

La bacchetta magica, per carità, non ce l’ha nessuno. Ma il mega-salvataggio giallo-verde promesso prima del voto a tutti i maestri diplomati tanti anni fa e poi esclusi per l’obbligo della laurea non ci sarà. Tra quanti sognavano il posto fisso meno di uno su 5, a settembre, avrà un contratto. Non annuale: 10 mesi. E gli altri? «Al massimo occasionali supplenze brevi». In attesa d’un concorso che, viva la meritocrazia, non prevede un punteggio minimo. Tutti promossi. Per entrare in ruolo, però, potrebbero servire 29 anni…

La denuncia parte da Tuttoscuola che è andata a esaminare la «parte scolastica» del Decreto Dignità e i numeri reali che ne escono. Secondo la rivista diretta da Giovanni Vinciguerra il pasticcio sarebbe stato fatto con le modifiche introdotte dal Parlamento che «hanno radicalmente cambiato il testo iniziale che», in attesa di trovare una soluzione, «si limitava a sospendere per quattro mesi l’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato».

Quella sentenza in seduta plenaria che alla vigilia di Natale dell’anno scorso, dopo vari verdetti contrastanti, aveva stabilito che no, l’ammissione provvisoria alle Gae (le graduatorie ad esaurimento per le assunzioni) dei diplomati magistrali abilitati a insegnare prima che diventasse obbligatoria la laurea, andava bocciata. Con la conseguente esclusione di tanti precari (ormai quasi esclusivamente donne) che avevano insegnato per anni. Ma anche di molte aspiranti maestre che, preso il diploma, avevano fatto altri mestieri senza insegnare un solo giorno. Come una casalinga palermitana scovata mesi fa dalla nostra Valentina Santarpia: aveva 57 anni, si era diplomata nel lontano 1978, non aveva fatto neppure una supplenza ma, vista l’occasione, si era fatta avanti col solito ricorso per avere lei pure una cattedra. Esperienza? «Ho cresciuto quattro figli».

Intendiamoci: cinquantamila diplomati abilitati e tenuti in sospeso per anni tra sentenze ballerine sono un problema sociale serio. Parliamo di quattro volte i dipendenti dell’Ilva di Taranto. Certo è che in campagna elettorale, a costo di scontentare i giovani laureati vincitori di concorso, i due viceconsoli del governo pentaleghista si erano sbilanciati assai. «Non permetteremo che la vita lavorativa di oltre 50 mila insegnanti precari venga spezzata da una sentenza ingiusta», aveva detto Matteo Salvini, «Da papà, prima che da politico, io sto con le maestre azzerate da Renzi e dal Pd. Alla faccia della “buona scuola”». «Chi ha dedicato decenni della propria vita alla scuola non può essere sbattuto fuori con un “grazie e arrivederci”», aveva rincarato Luigi di Maio, «La politica deve farsi carico di questa questione».

Ma il rattoppo, a leggere il dossier Tuttoscuola, sembra peggiore del buco. Fatti i conti, dei 6.669 contratti a tempo indeterminato firmati nel 2017-18 grazie all’ammissione provvisoria alle graduatorie, non se ne salverebbe uno e delle circa 2600 supplenze annuali neppure. Al loro posto solo 9300 supplenze fino al 30 giugno 2019. E gli altri 41.000 precari illusi da tante promesse che rappresentano l’81% del totale? Come già detto: «nulla, solo supplenze brevi».

Se fin qui siamo nel campo della presa d’atto di una realtà più complicata dei sogni (auguri!), il «concorso straordinario» riservato ai maestri abilitati con la laurea «in scienze della formazione primaria» necessaria dal 2002 e ai diplomati magistrali senza quella laurea ma «abilitati entro l’anno scolastico 2001/2002», va però a tradire un principio fondamentale sbandierato dai due partiti di governo. Quello del merito. Della necessità assoluta, per il nostro Paese, di garantire sì a tutti il diritto a una vita dignitosa ma anche di dare spazio, finalmente, ai più bravi. Ripristinando davvero l’ascensore sociale.

Certo, un punto nuovo c’è: possono partecipare alla selezione, sia tra i laureati sia tra i vecchi diplomati, solo coloro che «abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali». Per capirci: quanti hanno preso il diploma quarant’anni fa e non hanno fatto un’ora di lezione, son tagliati fuori. Un dramma, per molti. Ma un sollievo per quei genitori che temevano che i loro figli, di sanatoria giudiziaria in sanatoria giudiziaria, si ritrovassero negli anni chiave dell’infanzia e delle elementari, 
(maestri) che di tutto avevano fatto prima tranne che i maestri.

Quello che non torna è l’impianto del «concorso straordinario». Più volte, infatti, nel contratto di governo firmato dal capo politico del Movimento 5 Stelle e dal segretario della Lega, viene ribadito il bisogno di «meritocrazia». Ad esempio a proposito dell’università, dove l’assunzione sbagliata di un luminare può pesare meno di quella sbagliata di una maestra: «Occorre riformare il sistema di reclutamento per renderlo meritocratico, trasparente e corrispondente alle reali esigenze scientifico-didattiche degli atenei, garantendo il regolare turn-over dei docenti». Giustissimo. Sacrosanto.

Il concorso straordinario per maestri, al contrario, accusa il giornale di Vinciguerra, «non prevede la prova scritta, ma solo una prova orale didattico-metodologica. Da anni nei concorsi per docenti si accertano anche competenze linguistiche e informatiche. In questo no. È un ritorno all’antico che rifugge dai nuovi profili professionali e dalle esigenze di una scuola moderna».

Peggio: il peso di questa unica prova orale «è meno della metà di quello assegnato ai titoli: 30 a 70 con l’esplicita intenzione di contenere la valutazione della prova. Il candidato potrebbe anche fare scena muta o affermare che Maria Montessori è stata ministro dell’istruzione: non verrebbe bocciato e risulterebbe vincitore ugualmente». E non basta ancora: «I titoli culturali, la laurea, la specializzazione professionale, i corsi d’aggiornamento valgono meno della metà dei titoli di servizio: massimo 20 punti contro 50». A farla corta: «Questi criteri favoriscono coloro che, con un’età più avanzata, sono da molti anni nella scuola, mentre penalizzano i giovani laureati che non possono aver prestato numerosi anni di servizio». Il tutto in un sistema scolastico che, come è noto, vede l’età media dei docenti a 53 anni e 3 mesi nella scuola primaria 
e addirittura 54 in quella dell’infanzia.

Potrebbero essere da 86 a 92 mila i candidati a questo concorso. Per il 67% nati al Sud, dove però ci sono solo il 36% delle cattedre disponibili: piaccia o no a Salvini, nuovo tsunami in arrivo. Ma per quanti posti veri, reali, concreti? «Negli ultimi anni nella scuola dell’infanzia si sono resi disponibili mediamente ogni anno 3.600 posti comuni e 1.160 di sostegno; si può stimare che nei prossimi anni sia ancora questo il trend ». Di conseguenza, visto che «le norme attuali per le immissioni in ruolo prevedono il 50% a favore degli iscritti GAE e per il restante 50% degli iscritti nelle graduatorie di merito, i candidati del “concorso straordinario” per l’infanzia avranno a disposizione 1800 posti comuni e 580 di sostegno per complessivi 2.380 posti». Se partecipassero «70 mila candidati, occorreranno quindi 29 anni per esaurirle». Quanto alla primaria, i posti a disposizione saranno 6.250. Avanti così, di anni per smaltire tutti ne basteranno undici. Peccato che, una volta arrivati alla meta, molti avranno già l’età della pensione…


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domenica 5 agosto 2018

Grazie Di Maio, sarò un disoccupato anche grazie a lei


Grazie Di Maio, sarò un disoccupato anche grazie a lei

E il tweet diventa un caso

Un utente si lamenta del mancato rinnovo del contratto a causa dei paletti del decreto Dignità, generando una eco incredibile sul social network

04 Agosto, 2018
Uno degli 8mila lavoratori che rischiano di restare a spasso per l'irrigidimento delle maglie sui contratti a termine disposto dal decreto Dignità - secondo le discusse stime della stessa Relazione tecnica - emerge su Twitter e diventa subito un caso.

"Buonasera Ministro @luigidimaio, ci tengo a farle sapere che, anche grazie a lei e al suo decreto dignità, oggi mi hanno confermato che da settembre sarò finalmente un disoccupato. Non è che per caso @Tboeri aveva ragione? Ma tanto io aspetto il suo reddito di cittadinanza, no?". Il cinguettio amaro arriva nel tardo pomeriggio di mercoledì da parte dell'utente Tony Nelly (pseudonimo che già indica una scelta di campo), giovane sorridente "procrastinatore seriale" (la sua auto-definizione sul social), sul cui profilo campeggiano i colori dell'arcobaleno e la scritta "PRIDE".

Il vicepremier Luigi Di Maio e il presidente dell'Inps, Tito Boeri, sono gli interlocutori chiamati in causa. Con un chiaro riferimento alla polemica che è stata alimentata dalla relazione tecnica dell'Istituto nella quale si faceva presente che la stretta sui meccanismi di rinnovo dei contratti a termine e l'aumento delle tutele per gli assunti stabili in caso di licenziamento illegittimo avrebbero potuto portare un saldo negativo di assunzioni. Fattore corretto in sede di discussione alla Camera con l'estensione degli sgravi per le assunzioni di under 35. Almeno dal punto di vista della "contabilità" di assunti e licenziati questi incentivi garantiscono - stando alle previsioni - un salto in positivo del saldo, visto che si parla di oltre 60mila assunzioni grazie alla misura.

Scorrendo i tweet più recenti di Tony Nelly, non mancano i commenti critici nei confronti di alcune prese di posizione del governo che lasciano intendere il suo scetticismo verso l'esecutivo gialloverde. Riflessioni alternate alla questione del contratto. "Stasera con questo timorino che fra poco più di un mese potrei rimanere senza lavoro e allora mi mangio una coppa del nonno", il messaggio del 26 luglio. E il 2 agosto arriva l'amara conferma di quel "timorino".


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mercoledì 25 luglio 2018

Le prime Vittime del Decreto Dignità


Alla Nestè di Benevento i contratti in somministrazione di 20 dipendenti non sono stati più rinnovati, perché avevano tutti raggiunto il nuovo limite posto dal decreto di urgenza.


Alla Nestè di Benevento i contratti in somministrazione di 20 dipendenti non sono stati più rinnovati, perché avevano tutti raggiunto il nuovo limite posto dal decreto di urgenza.

“Questi sono gli effetti veri del ‘Decreto disoccupazione’ firmato da Di Maio e sostenuto anche della Lega. Lavoratori lasciati a casa. Storie vere di persone e di famiglie, alla faccia della propaganda del governo”. A scriverlo su Twitter è Maurizio Martina che, postando un articolo apparso su Il Mattino, racconta una storia paradossale.

Il decreto Di Maio, almeno nelle intenzioni del suo ideatore, doveva nascere come provvedimento per arginare la precarietà nel nostro Paese ma sta ottenendo l’effetto contrario. Non un fulmine a ciel sereno, le conseguenze erano ampiamente prevedibili e per questo il Pd le ha da subito denunciate cercando di porre modifiche sostanziali che salvaguardassero davvero i lavoratori. Ma non c’è dialogo con chi vuol fare solo propaganda.

E così Il Mattino ci racconta la storia di Antonio e i suoi colleghi, tutti lavoratori stagionali alla Nestlè di Benevento, che sta per diventare l’hub della pizza surgelata della multinazionale. Un’eccellenza che funziona, tanto che erano stati già annunciate 150 assunzioni da qui ai prossimi 4 anni. Ma per i 20 lavoratori precari da 15 anni, il sogno di un lavoro (seppur a tempo) si spegne. Dal 14 luglio scorso, infatti, i contratti in somministrazione non sono stati più rinnovati, perché avevano tutti raggiunto il nuovo limite posto dal decreto di urgenza a firma Di Maio.

Il decreto trasferisce infatti ai contratti in somministrazione (il vecchio lavoro interinale) gli stessi limiti introdotti per i contratti a tempo determinato: il limite massimo passa da 36 a 24 mesi e le proroghe scendono da 5 e 4. Risultato? Quei dipendenti non hanno più un lavoro.

“Siamo le prime vittime del decreto dignità – scrivono sui social a Salvini, Di Maio e anche a Roberto Saviano e Barbara D’Urso – da precari siamo diventati disoccupati”. Venerdì scorso l’ultimo turno, interrotto bruscamente. “Un dirigente” – raccontano ancora al Il Mattino- “ci ha detto che per il momento i nostri contratti non potevano essere rinnovati. Ci ha spiegato soltanto che dovevamo aspettare”. E così faranno, anche perché Nestlè puntualizza che aveva le mani legate: “Non si potevano richiamare i lavoratori in somministrazione che hanno raggiunto il nuovo limite imposto dal decreto di urgenza in ovvia ottemperanza alle nuove normative” ma assicurano che si confronteranno con la parti sociali per “valorizzare tutte le professionalità già maturate sul territorio”.

I nodi sono già arrivati al pettine. Il Pd spera ancora che il Governo accolga i miglioramenti necessari per evitare vincoli, balzelli e complicazioni che questo decreto inserisce. Oltre a creare disoccupazione, come si è visto, il decreto è infatti anche iniquo: per questo il Pd vorrebbe avviare una sperimentazione sul salario minimo. Ma per il Governo giallo verde il tema di un equo compenso non è prioritario.







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mercoledì 18 luglio 2018

Il decreto dignità si occupa realmente del precariato?

Il decreto dignità si occupa realmente del precariato?

Il decreto dignità del governo giallo-verde si occupa realmente del precariato oppure è solamente un decreto che cerca di arginare, senza centrare i reali bisogni dei precari, una problematica che da decenni ormai affligge il sistema occupazionale italiano.

Ma di cosa tratta il decreto dignità nello specifico, cosa cambia nel mondo del lavoro grazie a questa iniziativa del governo. In primo luogo non c’è più l’obbligo della causale per i contratti stagionali, i contratti a termine potranno essere prolungati fino ad un massimo di due anni,. Inoltre il decreto sancisce la possibilità di utilizzare i voucher in agricoltura e nel turismo, Un’altra novità del decreto è il divieto di pubblicità su giochi e scommesse con vincite in denaro.

Il decreto prevede anche maxi multe per chi trasferisce l’azienda all’estero dopo che ha percepito contributi statali. Il decreto include poi la revisione dello spesometro e il rinvio per la scadenza dello spesometro a febbraio 2019. Il provvedimento del governo ha anche come obiettivo il taglio dei fondi ministeriali che si aggirerebbe intorno agli 8 milioni.

Queste misure del decreto si possono considerare un passo in avanti rispetto a quelle adottate negli anni passati dagli altri governi, ma è ancora troppo poco. Il precariato non viene difatti sconfitto. Analizzando il decreto vediamo che si prendono in considerazione i contratti a tempo determinato, quelli a tempo indeterminato e i voucher, che come abbiamo visto saranno utilizzati solo per quanto riguarda l’agricoltura e il turismo, ma esiste una marea di giovani e meno giovani che lavorano spesso tantissime ore al giorno tramite la prestazione occasionale (intendo quella non retribuita tramite voucher). Questa per i precari, spesso, rappresenta la sola fonte di reddito e inoltre il lavoratore deve spesso accumulare più prestazioni per guadagnare qualcosa in più.

Chi vive di prestazione occasionale spesso è costretto a turni estenuanti di lavoro, ad essere sottopagato, a ricevere i compensi dopo mesi e in alcuni casi a non riceverli proprio. Le aziende che si avvalgono della prestazione occasionale spesso non rispettano nessuna regola né sugli orari, né sulle modalità di lavoro e né tantomeno sui compensi.

Non tutti sanno che la prestazione occasionale (sotto i 5000 euro annui) non prevede contributi INPS e quindi nonostante il lavoro spesso duro del lavoratore non prevede il versamento dei contributi previdenziali e quindi in poche parole non vale ai fini pensionistici. La cosa però curiosa è che per una recente legge del 2017 chi svolge prestazione occasionale anche fosse di 1 euro l’anno, dallo stato non è più considerato inoccupato e al contrario è considerato occupato a tutti gli effetti perdendo i pochi benefici dei disoccupati italiani come l’esenzione dalle spese sanitarie o altre agevolazioni. Inoltre chi perde il lavoro nell’ambito della prestazione occasionale non ha diritto ad alcun sostegno economico non è prevista alcuna indennità di disoccupazione come nel caso della NASpI. Quindi il decreto dignità si occupa solo di chi un lavoro già ce l’ha, non di chi è veramente precario, di chi non ha un contratto vero (dato che la prestazione occasionale spesso è costituita da un contratto verbale).

L’Italia ha bisogno di una vera lotta al precariato, non di misure marginali. Sono necessari controlli sulle aziende che si avvalgono delle prestazioni occasionali per verificare che sia tutto in regola, ma ancora tutto questo non c’è dato che molte di queste aziende lavorano in appalto per il Comune di Roma o per le aziende di trasporto pubblico, non pagando con regolarità (o sottopagando) i dipendenti, accumulando spesso ritardi notevoli nei compensi.


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sabato 7 luglio 2018

Decreto Dignità: Analizziamolo

Decreto Dignità: Analisi

“Decreto dignità”: un primo (timido) passo in controtendenza

Proviamo a gettare uno sguardo sull’ormai celeberrimo Decreto Dignità (ufficialmente denominato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”), tralasciando commenti giornalistici e futuribili sviluppi e concentrandoci sul testo nudo e crudo che – giova ribadirlo – acquisirà una veste definitiva appena con la conversione in legge,
che potrebbe riservare spiacevoli sorprese.

Una premessa d’insieme: l’articolato è abbastanza breve (12 articoli), l’italiano usato relativamente comprensibile… e quest’ultima è già una notizia, visto il groviglio di richiami – sempre criptici – cui siamo stati abituati in passato.

Il testo è suddiviso in quattro parti: le prime due, maggiormente corpose, sono dedicate a precariato e delocalizzazioni (apprezzabilmente intese in senso lato), la terza alla piaga del gioco d’azzardo, mentre la quarta è un fritto misto.



Il Titolo I (artt. 1-3) è incentrato sul contrasto del fenomeno al precariato, oggi onnipresente e multiforme.

L’articolo 1 conferma la durata massima dei rapporti a tempo determinato (36 mesi), aggiungendo però che – in assenza di specifiche esigenze legittimanti il successivo rinnovo (co. 1, lett. b) – essa non può eccedere i 12 mesi. In pratica può essere stipulato liberamente un primo contratto a tempo determinato di 12 mesi, rinnovabile a condizione che a) vi siano esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività di lavoro o sostitutive (cioè: vi siano nuove attività extra da svolgere per un periodo ristretto oppure si tratti di sostituire un dipendente assente per giustificato motivo, ad es. la maternità), b) si sia di fronte a un temporaneo (ed inatteso) incremento dell’attività produttiva oppure c) si verifichino picchi di attività (attesi) connessi ad attività stagionali. Logica impone che le tre tipologie di esigenze vengano considerate alternative fra loro, non cumulative (anche se la previsione non è chiarissima sul punto per come risulta redatta).

Il carattere “rivoluzionario” della novità consiste nel suo essere… un parziale ritorno al passato: le c.d. causali esistono da quando esiste un diritto del lavoro degno di questo nome e, non a caso, la loro abolizione è stata attuata (con L. 78/2014) dal governo iperliberista presieduto da Matteo Renzi. Non si tratta, tuttavia, di condizioni particolarmente gravose per la parte datoriale: a ben vedere, esse subordinano il rinnovo di un rapporto a termine al sussistere di esigenze effettivamente temporanee, riconducendo l’istituto verso il suo alveo naturale, e sono sufficientemente “ampie” da consentire una certa libertà di manovra. Parziale ritorno al passato, dicevamo: la macchina del tempo si ferma a 4 anni fa, visto che la Riforma Fornero, di poco precedente, aveva escluso la necessità di causali per il (primo) contratto stipulato per un periodo non eccedente i dodici mesi.

Altra piccola novità (co. 2): l’apposizione del termine deve risultare direttamente (non più anche “indirettamente”) da atto scritto e, a partire dal primo rinnovo, l’atto deve indicare espressamente le esigenze sopracitate. L’atto scritto non occorre per i rapporti brevissimi (fino a 12 giorni).

Diminuisce (di un’unità) il numero massimo di proroghe consentite, mentre opportunamente si allunga il termine a disposizione del lavoratore per l’impugnazione nell’eventualità in cui le norme siano violate a suo danno.

L’articolo 2 equipara sotto il profilo del trattamento normativo il c.d. lavoro interinale al tempo determinato dipendente, la cui disciplina era prima applicabile “in quanto compatibile” (e con una pluralità di eccezioni e deroghe, senz’altro peggiorative per il prestatore).

L’articolo 3 penalizza invece lievemente il datore che faccia ricorso al tempo determinato, gravandolo di un contributo addizionale – rispetto chiaramente alle assunzioni a tempo indeterminato – pari all’1,9 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (la soglia della Fornero era 1,4%, perciò si potenzia una norma già esistente; i proventi sono destinati al finanziamento dell’indennità mensile di disoccupazione detta NASpI).

La disciplina contenuta nel Titolo I si ispira al principio del tempus regit actum, si applica cioè ai contratti di nuova sottoscrizione e ai rinnovi dei contratti già in essere.

Conclusioni: l’inversione di rotta è appena un accenno, anche se restituisce al contratto flessibile la sua natura eccezionale di istituto legato a specifiche necessità transeunti. Renzi, non contento di aver reso precario ogni rapporto sopprimendo la reintegra, aveva invece fatto di tempo (pseudo)indeterminato e determinato due gemelli siamesi, a tutto svantaggio della classe lavoratrice: d’altra parte, era lì per compiacere i suoi sponsor.



Il Titolo II (artt. 4-7) contiene il primo tentativo di contrasto alla mala pratica delle delocalizzazioni dettate da mere finalità di profitto economico (cioè quasi tutte). L’art. 4, co. 3, abroga due norme che prevedevano un obbligo di restituzione del solo contributo ricevuto dall’azienda in caso di delocalizzazione al di fuori dei confini della UE; la nuova disciplina è assai più generale e introduce contromisure che paiono a chi scrive adeguate (si vedano alcuni miei scritti precedenti in cui teorizzavo il concetto di “danno sociale”). L’articolo 4 stabilisce, in effetti, non solamente l’obbligo a carico delle imprese di restituire quanto ottenuto in caso di delocalizzazione (anche parziale o mascherata) in Paesi esteri – pure appartenenti alla UE – “entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata”, ma prevede pure una dissuasiva sanzione (da 2 a 4 volte il valore dell’aiuto) oltre a maggiorare l’interesse (fino al 5% in più rispetto al tasso ufficiale) sull’importo che il beneficiario deve rimborsare. Il credito nei confronti dell’impresa è opportunamente assistito da un privilegio mobiliare (co. 2), anche se sarebbe stato opportuno collegare il trasferimento economico alla costituzione di un’ipoteca o alla prestazione d’una garanzia di natura fideiussoria.

L’articolo 5 riguarda un fenomeno (all’apparenza) diverso: quella dell’impresa destinataria di benefici legati al mantenimento dei livelli occupazionali. Se questi ultimi vengono ridotti nel quinquennio successivo all’erogazione le amministrazioni pubblica hanno facoltà di revoca (totale o parziale), una volta individuate – a monte – le condizioni per attuare la stessa. Dalla lettura del testo si evince che la revoca non è automatica, ma andrà ricollegata a situazioni da cui emerga l’intento imprenditoriale di profittare della situazione. Il comma 3 si occupa dell’ipotesi in cui l’aiuto sia slegato al mantenimento dei livelli occupazionali, e consente la revoca allorquando la riduzione di personale lasci presagire l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi in vista dei quali l’incentivo è stato concesso. Qui non c’è delocalizzazione, ma il risultato per i lavoratori è lo stesso – e si chiama licenziamento.

L’articolo 6 riguarda il c.d. iper ammortamento dei beni strumentali: i benefici fiscali elargiti vanno recuperati (attraverso il meccanismo tributario) se i beni oggetto di sostegno vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla medesima impresa (meglio sarebbe stato scrivere “gruppo”). Si tratta pur sempre di una delocalizzazione (riguardante i soli beni produttivi), anche se considerata meno grave e non sanzionata. Resta da capire se la formula di cui al comma 2 “i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso” sia collegata a “a strutture produttive situate all’estero” oppure no: la rubrica dell’articolo 6 e la ragionevolezza fanno propendere per una risposta negativa. In effetti poco cambia se un impresario vende in patria oppure all’estero beni acquisiti a prezzi di favore: il dipendente e lo Stato prodigo restano comunque fregati. L’incertezza sull’interpretazione letterale potrebbe però ingenerare letture furbesche (e quindi contenzioso, ma del tipo gradito ai padroni). La disciplina non si applica nell’ipotesi di sostituzione del bene da ammortizzare (co. 4).

L’articolo 7, infine, esclude dalle agevolazioni fiscali i costi per l’acquisto di beni immateriali da imprese appartenenti al medesimo gruppo (c.d. triangolazioni infragruppo). La ratio è abbastanza ovvia: una partita di giro non dovrebbe dar frutti succosi. C’è infine un limite generale: i crediti d’imposta per gli acquisti (effettivi, non “triangolari”) di beni immateriali si applicano solo se i beni sono utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio.



Il Titolo III consta del solo articolo 8 e introduce un divieto generale di pubblicità, con qualsiasi strumento di diffusione, per giochi e scommesse, con esclusione delle lotterie nazionali (lo Stato biscazziere è un’istituzione…) e degli spot che incitano a giocare responsabilmente. Le sanzioni, erogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono abbastanza pesanti. Anche qui ci si uniforma al principio tempus regit actum.



Il Titolo IV (artt. 9-12) contiene un pot-pourri di norme eterogenee: l’articolo 9 coinvolge ISTAT e associazioni dei consumatori nell’elaborazione della metodica per la ricostruzione induttiva della capacità di spesa dei contribuenti, mentre l’articolo 11 abolisce il meccanismo dello split payment per le prestazioni rese alle PA i cui compensi risultino assoggettati a ritenute alla fonte. Il costo di quest’operazione non è al momento quantificato.

Nel complesso il Decreto sarebbe a costo zero per la Finanza pubblica.


La valutazione di chi scrive è articolata: se la battaglia contro delocalizzazioni e affini pare condotta con vigore e merita dunque apprezzamento, il contrasto al precariato resta al livello di buone intenzioni. Mi sento una tantum di concordare con l’on. Fratoianni, che rileva la “timidezza” dell’operazione ma sottolinea anche che essa segna “un passo nella direzione giusta”.

Sotto sotto l’unica ma clamorosa novità sta nel fatto che, per la prima volta da almeno cinque lustri, i diritti sociali – anziché essere compressi – vengono un tantino rafforzati: mi viene in mente la celebre frase pronunciata da Neil Armstrong al momento dell’allunaggio. E’ presto per dire se siamo di fronte ad un cambio di paradigma, considerate anche le reazioni negative al provvedimento. Quella della destra nazionale (la Lega), paladina degli interessi dei piccoli e medi produttori perlopiù “stanziali”, è piuttosto di cauta perplessità: piacciono le misure contro le delocalizzazioni, molto meno il modesto freno posto all’utilizzo del tempo determinato. Sparano invece a zero sul decreto i rappresentanti locali (PD e FI) dell’affarismo e della finanza sovranazionali, fautori di un illimitato “diritto di delocalizzare” (e pure di migrare, all’occorrenza) e di un totale asservimento dei lavoratori nel nome – si intende – di progresso, produttività e altre mirabolanti delizie. Guai allo Stato che, invece di interpretare Pantalone, provi a mettersi di traverso: suo compito è elargire denari e basta! Si tratta di critiche ideologiche, impudiche e amaramente ridicole, dal momento che la norma colpisce esclusivamente le delocalizzazioni non necessitate e truffaldine (in realtà, con la loro livida opposizione i forza-piddini ammettono senza volerlo che tutte le delocalizzazioni sono tali!) e che – per quanto concerne i contratti precari – la regolamentazione introdotta dalla Fornero non era esattamente di tipo sovietico.

Il paventato “aumento del contenzioso”, poi, è cinico sfoggio di humour nero da parte di personaggi senza scrupoli né ritegno: come si azzera il contenzioso? Semplice: cancellando i diritti, come lorsignori han sempre fatto (e sempre faranno, se sale al potere il Calenda di turno).

Ripeto: la conversione in legge del decreto potrebbe peggiorarlo, anche se non credo che Salvini abbia interesse a forzare la mano e che Di Maio sia disposto a farsi scippare un provvedimento-bandiera. Nella migliore delle ipotesi il c.d. Decreto Dignità potrebbe rivelarsi un punto di partenza: il futuro, dopo un venticinquennio di esecutivi di destra (economica), potrebbe riservarci l’inedita esperienza di un governo di… destra-sinistra, con i grillini costretti su posizioni più “estreme” di quanto desiderino dall’esigenza di tener testa all’arrembante Salvini.

Una simile evoluzione rimetterebbe in gioco parti della Sinistra – mi riferisco a quelle che alla scipita commedia dell’antifascismo permanente preferiscono il cimento con un avvenire che resta difficilissimo per noi tutti.

Per adesso lasciamo però da parte i voli pindarici e teniamoci questo dignitoso decreto.



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